Da Rivista Enciclopedica Contemporanea, dispensa di settembre, 1915.
Di Francesco Cosentini.
“■ Quegli oggetti che sono indirizzati ad un territorio nemico e sono destinati per la loro stessa natura esclusivamente ad un uso guerresco, o che pur utilizzabili indifferentemente per la pace o per la guerra, possono essere dal nemico adoperati per la guerra, e che in entrambi i casi sono destinati ad uso guerresco, sono denominati contrabbando di guerra, e possono essere presi e confiscati da un belligerante.
■ Perché il contrabbando di guerra possa essere dichiarato, occorrono i seguenti requisiti: 1. il trasporto per via marittima di una merce suscettibile di uso bellico; 2. la destinazione al nemico; 3. la flagranza del fatto.
■ Si è fatta distinzione fra contrabbando assoluto e contrabbando relativo o condizionale: nella prima categoria si son comprese quelle merci, che servono esclusivamente alla guerra; nella seconda categoria quelle che possono servire del pari in guerra come in pace.
■ Tale distinzione, dovuta specialmente ai giuristi anglo-americani, ha dato luogo a controversie, poiché con essa si rende la nozione del contrabbando oltremodo incerta e variabile, e sì rendono possibili molti arbitrii da parte dei belligeranti verso i neutrali.
■ Deve ritenersi piuttosto preferibile il sistema seguito dalla Francia, dall’Italia e da altre nazioni, secondo il quale, all’aprirsi delle ostilità il belligerante dichiara quali oggetti in genere egli dichiara contrabbando di guerra, escludendo così il contrabbando relativo.
■ Tuttavia la distinzione tra contrabbando assoluto e relativo o condizionale fu mantenuta nella Dichiarazione di Londra del 26 febbraio 1909, che negli articoli 22-44 regola tutte le questioni riguardanti il contrabbando di guerra.
■ Secondo la Dichiarazione di Londra costituiscono contrabbando assoluto: 1. armi di ogni natura e pezzi staccati e caratterizzati; 2. proiettili, cartuccie e pezzi staccati e caratterizzati; 3. polveri ed esplosivi destinati alla guerra; 4. affusti, cassoni, avantreni, furgoni, forgie da campagna, e pezzi staccati e caratterizzati; 5. divise e forniture militari; 6. bardature militari; 7. animali utilizzabili per la guerra; 8. materiale da campo e pezzi staccati e caratterizzati; 9. piastre di corazzatura; 10. navi e imbarcazioni da guerra, e pezzi staccati e caratterizzati; 11. strumenti ed apparecchi per la fabbrica di munizioni da guerra e per riparazione di armi e di materiale militare, terrestre o navale.
■ A tutti questi oggetti possono aggiungersi anche quegli altri che il belligerante, all’aprirsi delle ostilità, notifica alle potenze per mezzo di una dichiarazione.
■ Costituiscono contrabbando relativo o condizionale: 1. viveri; 2. foraggi e grani per gli animali; 3. vesti e tessuti, calzature per uso militare; 4. oro e argento in moneta o in lingotti e carta monetata; 5. veicoli di ogni natura, utilizzabili per la guerra e pezzi staccati; 6. bastimenti e imbarcazioni di ogni genere e pezzi staccati; 7. materiale ferroviario, telegrafico, radiotelegrafico, telefonico; 8. apparecchi per l’aviazione; 9. combustibili e materie lubrificanti; 10. polvere ed esplosivi, non destinati specialmente alla guerra; 11. fili di ferro a punte e strumenti per fissarli e tagliarli; 12. ferri di cavallo e arnesi di mascalcia; 13. oggetti di equipaggiamento e di selleria; 14. binoccoli, telescopi, cronometri e strumenti nautici.
■ Anche questo elenco può essere esteso con una dichiarazione del belligerante notificata alle potenze.
■ Gli oggetti e i materiali non suscettibili di uso guerresco non possono essere dichiarati contrabbando di guerra e la Dichiarazione di Londra ne fa un lungo elenco.
■ Giova notare che l’Inghilterra, la quale non ha considerato sempre nello stesso modo il contrabbando di guerra, ha sempre ritenuto in genere come contrabbando anche gli oggetti che, pure servendo ad un uso pacifico, possono essere di utilità pei belligeranti ove sieno destinati a forze militari nemiche (viveri, carbon fossile, materiali per ferrovie, telegrafia ecc.), adottando misure più restrittive. Con lo stesso intendimento furono redatte le istruzioni degli Stati Uniti d’America del 20 giugno 1898, N. 19, allo scoppiare della guerra colla Spagna e il decreto giapponese dell’11 febbraio 1904 allo inizio della guerra colla Russia.
■ L’Inghilterra, fedele al suo punto di vista, essendosi il Parlamento rifiutato di ratificare la Convenzione di Londra, al principio della odierna guerra, ha emanato il proclama del 4 agosto 1914, in cui si determinano gli articoli di contrabbando. Una sola modificazione però esso apporta all’elenco stabilito dalla Conferenza di Londra.
■ La modificazione è questa; tutte le aeronavi e gli apparecchi aeronautici, anche in pezzi staccati, sono compresi fra gli articoli di contrabbando assoluto e non già tra quelli di contrabbando relativo, come erano stati considerati dalla Conferenza di Londra: modificazione del tutto giustificata, se si pensi alla grande importanza acquistata attualmente dall’aeronautica nelle operazioni militari.
■ Secondo la Dichiarazione di Londra (art. 30) gli articoli di contrabbando assoluto sono sequestrabili, se si prova la loro destinazione al territorio del nemico o ad un territorio occupato dal nemico, poco monta che il trasporto di tali oggetti si faccia direttamente o esiga un trasbordo o un trasporto per via di terra. Tale prova è raggiunta nei casi seguenti (art. 31): 1. quando si documenti che le merci debbano essere sbarcate in un porto del nemico o debbano essere consegnate alle forze armate nemiche; 2. quando il naviglio debba approdare solo a porti nemici, o quando debba toccare un porto nemico o raggiungere le forze armate dello stesso prima di raggiungere il porto neutrale a cui le merci sono destinate.
■ Gli articoli di contrabbando relativo (art. 33) sono sequestrabili, se è provato che essi sono destinati alle forze armate o alle amministrazioni del nemico, a meno che non si provi che di fatto tali articoli non possono essere utilizzati per la guerra, fatta eccezione dell’oro e argento monetato o no.
■ Si presume la destinazione al nemico (art. 84), se la merce è indirizzata alle autorità nemiche o ad un commerciante stabilito in paese nemico o fornente al nemico merci di tale natura. La stessa presunzione si ha quando la merce è destinata ad una fortezza nemica o ad una base militare delle forze armate; si applica però alla nave mercantile stessa che fa rotta verso uno di quei porti e di cui si intende stabilire il carattere di contrabbando.
■ Gli articoli di contrabbando condizionale sono sequestrabili solo sulla nave, che fa rotta verso il territorio del nemico o occupato dal nemico. Le carte di bordo fanno prova completa dell’itinerario della nave, del luogo di sbarco delle mercanzie, a meno che non si sia riscontrato che la nave abbia deviato dalla rotta, che doveva seguire secondo le sue carte di bordo, senza poter giustificare tale deviazione (art. 35).
■ Tuttavia anche gli oggetti di contrabbando relativo possono essere sequestrati su nave diretta a un porto neutrale, se il territorio nemico non ha frontiera marittima e risulta che tali oggetti sono destinati alle forze armate o alla amministrazioni dello Stato nemico.
■ La nave trasportante articoli di contrabbando assoluto o condizionale può essere sequestrata in alto mare o nelle acque dei belligeranti, durante tutto il corso del suo viaggio, anche se abbia l’intenzione di raggiungere un porto di scalo prima di raggiungere la destinazione nemica (art. 37).
■ È necessario altresì per la repressione del contrabbando la flagranza del fatto; è necessario cioè che le merci sieno trovate a bordo della nave che le trasporta verso il paese nemico, nel momento in cui questa, fuori di acque neutrali, è sottoposta a visita. Questa disposizione consacrata nell’art. 38 delle Dichiarazioni deroga alla giurisprudenza anglo-americana, che aveva adottata una soluzione ben diversa.
■ La sanzione contro gli atti di contrabbando di guerra si esplica col diritto di conquista.
■ Tale confisca si estende oltre che alle merci di contrabbando, anche alla nave, se il contrabbando costituisce, sia pel suo valore, sia pel suo peso, sia pel suo volume, sia pel suo nolo più della metà del carico (art. 40).
■ Se poi una nave è incontrata in alto mare nell’ignoranza delle ostilità o della dichiarazione di contrabbando applicabile al suo carico gli articoli di contrabbando possono essere confiscati solo mediante indennità. La nave e il sovrappiù del carico sono esenti dalla confisca e da ogni spesa. La stessa disposizione si applica se il capitano presa conoscenza della apertura delle ostilità o della dichiarazione di contrabbando non ha potuto ancora scaricare le merci di contrabbando.
■ Tale disposizione non si applica se la nave ha lasciato un porto neutro dopo la notificazione dell’apertura delle ostilità o ha lasciato un porto nemico dopo l’apertura delle ostilità (art. 43).
■ La nave fermata per causa di contrabbando e non suscettibile di confisca per la proporzione del contrabbando può essere autorizzata, secondo le circostanze, a proseguire la rotta, se il capitano è pronto a consegnare Il contrabbando alla nave belligerante. La consegna del contrabbando è menzionata nei libri di bordo ed il catturante ha facoltà di distruggere il contrabbando stesso (art. 44).
■ Il proclama inglese del 4 agosto 1914, pur informandosi in genere alle norme della Dichiarazione di Londra contiene disposizioni più rigorose: esso ammette la così detta teoria della continuità del viaggio, la quale riguarda l’ipotesi di una merce di contrabbando bellico caricata su di una nave diretta al un porto neutrale per farla pervenire di là al nemico. Non basta quindi che la destinazione della merce sia un porto neutrale, poiché anche questo può dar accesso al territorio del nemico e la merce può così esser destinata ad uso guerresco: perciò il proclama inglese del 5 agosto 1914 dispone che v’è facoltà di cattura anche durante il viaggio per mare ad un porto neutrale, se la merce risulta destinata al nemico. Di più, la confisca si estende anche alla nave, se il proprietario di essa sia nello stesso tempo proprietario della merce di contrabbando oppure sia consapevole del carattere di contrabbando della merce.
■ Tale disposizione, la quale è accolta anche dal nostro codice mercantile (art. 215), è avversata da molti giuristi, i quali sostengono che il diritto di repressione non si fonda su alcuna norma di diritto penale, e il belligerante salvaguarda a sufficienza i suoi interessi confiscando le merci di contrabbando.
■ In tutti gli altri casi la giurisprudenza inglese, in ciò concorde colla Dichiarazione di Londra, autorizza il proprietario della nave alla libera disposizione di essa, colla sola perdita del tempo, del nolo e delle spese. Per quanto riguarda le merci di contrabbando, se esse sono di contrabbando assoluto, sono confiscate; se sono di contrabbando condizionale, i beni sono o confiscati o acquistati col diritto di preenzione (Vedi Naval Prize Act, 1864, s. 38) dal Lord dell’Ammiragliato per una somma ragionevole, di solito equivalente al loro valore col 10% pel profitto.
■ Assimilati al contrabbando di guerra, per analogia, sono gli atti di assistenza ostile. Tra questi atti la Dichiarazione di Londra (art. 45) comprende: 1°. il fatto di una nave che viaggia per compiere il trasporto di passeggieri individualmente incorporati nelle forze armate del nemico o per trasmettere notizie nell’interesse del nemico; 2°, il fatto della nave che trasporta, con piena consapevolezza del proprietario, del capitano o del noleggiatore della nave, un distaccamento militare del nemico od una o più persone, che durante il viaggio prestano assistenza diretta alle operazioni del nemico. La confisca però non ha luogo, se il comandante della nave ignora lo stato di ostilità, o pur sapendolo non ha potuto ancora sbarcare le persone trasportate.
■ La Dichiarazione poi aggiunge (art. 46), che una nave neutrale è confiscata ed è generalmente passibile del trattamento che subirebbe una nave di commercio nemica: 1°, quando prende parte diretta alle ostilità; 2°. quando si trova sotto gli ordini o sotto il controllo di un agente posto a bordo dal governo nemico; 3°. quando è noleggiata per la totalità dal governo nemico; 4°. quando è attualmente ed esclusivamente noleggiata sia pel trasporto delle truppe nemiche sia per la trasmissione di notizie nell’interesse del nemico.
■ La Dichiarazione altresì stabilisce (art. 47) che ogni individuo incorporato nelle forze militari del nemico e trovato a bordo di una nave mercantile neutrale, può esser fatto prigioniero di guerra, quand’anche non sussistano le condizioni per poter procedere al sequestro della nave.
■ Tale facoltà di cattura si vorrebbe estendere anche agli agenti civili del nemico incaricati di missione attinente alle operazioni belliche o di agenti diplomatici ed in tal senso è proposto nel § 7 del progetto votato dall’Istituto di diritto internazionale nel 1896; ma molti giuristi sono contrari a tale proposta, poiché in tal caso non si apporta al nemico alcun diretto aiuto, e non sì viene affatto meno ai doveri della neutralità.
■ L’Italia ha recentemente con decreto luogotenenziale del 3 giugno u. s. dichiarato di adottare e mettere in vigore durante l’attuale stato di guerra le disposizioni delle dichiarazione di Londra del 1909, ad eccezione degli art. 22, 24, 28, i quali enumerano gli articoli di contrabbando assoluto e relativo e quelli esclusi dal contrabbando.
■ Lo stesso decreto dispone (art. 2) che una nave neutrale, che malgrado la sua destinazione neutrale, dichiarata dalle carte di bordo, si diriga a un porto nemico sarà soggetta a cattura e confisca e internata prima del viaggio di ritorno. La destinazione indicata nell’art. 33 della Dichiarazione di Londra sarà presunta come reale (oltre le presunzioni previste dall’art. 84) se le merci sono consegnate a un agente di Stato nemico (art. 8). Nonostante le disposizioni dell’art. 85 della Dichiarazione di Londra il contrabbando condizionale sarà soggetto a cattura a bordo di una nave diretta ad un porto neutrale, se i recapiti di bordo non mostrino chi sia il consegnatario delle merci, ovvero se essi mostrano che questi risiede in territorio appartenente al nemico o da lui occupato (art. 4). In tali casi resta a carico del proprietario delle merci di provare che la destinazione di queste era innocente (art. 5).
■ Infine il Decreto dispone (art. 6) che quando risulti che un governo nemico rifornisca le sue forze armate per mezzo o attraverso un paese neutrale, si potrà disporre che non sia applicato l’art. 95 della dichiarazione di Londra rispetto alle navi dirette ad un porto di tale paese. Finché tale disposizione avrà vigore, una nave che trasporti contrabbando di guerra condizionale ad un porto di quel paese sarà suscettibile di cattura.
■ Con altro Decreto di pari data il governo italiano fa l’elenco di tutti gli articoli di contrabbando assoluto e relativo, comprendendo tra gli articoli di contrabbando assoluto non solo articoli che dalla Dichiarazione di Londra erano stati compresi come articoli di contrabbando condizionale, come gli areostati e apparecchi di aviazione e gli accessori, i combustibili e le materie lubrificanti, ma anche molti altri articoli non indicati affatto o indicati solo genericamente alla Conferenza di Londra. Così le materie prime degli esplosivi, i prodotti resinosi, telemetri, leghe di ferro, e molti altri metalli e minerali utilizzabili a scopo di guerra, apparecchi acustici di segnalazione sottomarina, automobili, motocarri, pneumatici, velocipedi, gomma, piriti di ferro, oli minerali, lana greggia, pettinata e cardata, olio di ricino, cera di paraffina, pelli di ogni genere, ammoniaca: insomma tutto ciò che direttamente o indirettamente serve a scopo militare è considerato come contrabbando assoluto.
■ In tal modo cogli odierni decreti italiani si offrono i mezzi per una più energica e severa repressione del contrabbando di guerra, la cui nozione acquista un’estensione, che mai aveva avuta sinora tra le altre nazioni, estensione dovuta semplicemente al fatto che l’arte guerresca, pel suo perfezionarsi, fa ricorso a sempre nuovi elementi per aumentare la capacità di offesa e di difesa.”